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Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli art. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 revisione del 31 gennaio 2019

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MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231 di MCG CONSULTING MOG Rev.1

adottato in data 04/02/2019

  1. NORMATIVA – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
    • Glossario
    • Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche ed associazioni
    • Sanzioni
    • Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001
    • Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione esimente della responsabilità dell’ente
  2. LINEE GUIDA
  3. ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO
    • MCG Consulting
    • Il modello di governance
    • Descrizione delle attività e modalità operative per l’erogazione del servizio
  4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
    • Obiettivi e finalità perseguite nell’adozione dei modelli
    • Elementi fondamentali del Modello
    • Modalità di modifica e integrazione del Modello
    • Funzione del Modello
    • Attuazione, controllo e verifica dell’efficacia del modello
    • Diffusione del modello
  5. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
    • Formazione del personale dirigente e dipendente
    • Altro personale non qualificabile come dipendente.
    • L’informativa ai collaboratori esterni e a terze parti.
  6. L’ORGANISMO DI VIGILANZA
    • Composizione dell’Organismo di vigilanza
    • Funzioni e poteri dell’Organismo di vigilanza
    • Compiti dell’Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Modello
    • Comunicazione e formazione
    • Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza
    • Documentazione dell’attività dell’Organismo di vigilanza
    • Verifiche periodiche
    • Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
  7. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE
    • Principi generali
    • Selezione del personale
    • Informazione e formazione del personale
  8. OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE
  9. SELEZIONE E INFORMATIVA AI CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI
    • Selezione fornitori e clienti
    • Informativa e pubblicità
  10. SISTEMA DISCIPLINARE
    • Principi generali
    • Regole generali di comportamento
    • Sanzioni per il personale dipendente
    • Misure nei confronti degli amministratori
    • Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

III) ALLEGATI

FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL MODELLO

FAC SIMILE MODULO DI RICHIESTA CHIARIMENTI / SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DEL MODELLO ALL’ODV

ELENCO-REATI-E-VALUTAZIONE-RISCHI

Il Documento che segue costituisce manifestazione della scelta di MCG Consulting di adeguare e conformare la propria organizzazione e la propria attività d’impresa al contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 – “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” – nonché alle successive modifiche ed integrazioni del medesimo testo legislativo.

 1 NORMATIVA – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Glossario

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: si tratta di una particolare forma di responsabilità, introdotta nell’ordinamento italiano dal D. Lgs. n. 231/2001 a carico degli enti forniti di personalità giuridica nonché delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che si configura quando un loro soggetto apicale o sottoposto commetta uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto (reati presupposto) e l’ente tragga un vantaggio o un beneficio dal reato.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: sono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Pubblici Territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli Enti Pubblici non economici, gli Organismi di Diritto Pubblico, le Imprese Pubbliche, i soggetti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi in base all’ art. 2 della Direttiva 2004/17/C e del Parlamento europeo e del Consiglio dei 31 Marzo 2004.

INTERESSE: è l’indebito arricchimento, ricercato dall’ente in conseguenza dell’illecito amministrativo, la cui sussistenza dev’essere valutata secondo una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata, e, pertanto, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione.

VANTAGGIO: è l’effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l’ente, quale conseguenza immediata e diretta del reato. Il vantaggio dev’essere accertato dopo la commissione del reato.

SOGGETTO APICALE: si definisce tale il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell’ente, di amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché colui che esercita funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell’ente.

SOGGETTO SUBORDINATO: ci si riferisce alla persona sottoposta alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale.

CONFISCA: è una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell’espropriazione, a favore dello Stato, di cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.

DESTINATARIO: è il soggetto a cui il modello di organizzazione si rivolge, imponendogli determinati protocolli operativi, regole di comportamento, divieti od obblighi di attivazione. Può essere un soggetto interno all’ente (un dipendente od un soggetto apicale) oppure un collaboratore esterno.

 1.2. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche ed associazioni

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (D. Lgs. 231/2001), riguardante la “Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.), per una serie di reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

E’ bene precisare che la responsabilità amministrativa dell’ente sorge quando la condotta sia stata posta in essere da soggetti legati all’ente da relazioni funzionali, che sono dalla legge individuate in due categorie:

  1. quella facente capo ai “soggetti in cd. posizione apicale”, cioè i vertici dell’azienda;
  2. quella riguardante “soggetti sottoposti all’altrui direzione

Circa l’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione “apicale” l’esclusione della responsabilità postula essenzialmente le seguenti condizioni:

  • che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il modello (Adozione del modello);
  • che il modello risulti astrattamente idoneo a “prevenire reati della specie di quello verificatosi(Idoneità del modello);
  • che tale modello sia stato attuato “efficacemente prima della commissione del reato(Attuazione del modello);
  • che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (d. ORGANO DI VIGILANZA);
  • che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione (Elusione fraudolenta del modello);
  • che non vi sia stata “omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV” .

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell’ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell’azienda degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è esclusa dalla legge se l’ente ha adottato, ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati.

Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che di sottoposti, l’adozione e la efficace attuazione da parte dell’ente del modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità amministrativa dell’ente medesimo.

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali anche gli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato.

La responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi. Successivamente all’emanazione del D.Lgs. 231/2001, il legislatore ha provveduto in più riprese ad estendere l’elenco degli illeciti attribuibili all’ente, in un contesto evolutivo dal quale è lecito attendere futuri ulteriori ampliamenti dell’ambito della responsabilità diretta dell’ente “per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”.

La legge esonera dalla responsabilità l’ente qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati; tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

1.3. Sanzioni

L’ente che sia riconosciuto colpevole è soggetto a:

  • sanzione pecuniaria;
  • sanzione interdittiva;
  • confisca del prezzo o del profitto del reato;
  • pubblicazione della sentenza.
  1. La sanzione pecuniaria si applica sempre, per quote, associate ad un importo riconducibile ad un valore minimo e massimo. Ai sensi dell’art. 10 d. lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria trova applicazione quando viene commesso un reato – nell’ambito di quelli indicati dal decreto in esame – e l’ente ha adottato un modello organizzativo non idoneo ad evitare la commissione dell’illecito penale oppure non lo ha adottato affatto. In questo caso il comportamento dell’ente, correlato alla commissione del reato, configura un illecito a se stante, punito sempre con una pena pecuniaria.

Questo tipo di sanzione è quantificata secondo un sistema di quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1000 ed il cui valore oscilla da un minimo di € 250,23 ad un massimo di € 1549,37. La determinazione dell’importo di ogni quota è rimessa alla discrezionalità del giudice, che valuta, ex art. 11, le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l’ente nonché la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell’ente, l’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Ai sensi dell’art. 12, la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

  • l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  • è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere a) e b), la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329

  1. b) Le sanzioni interdittive, che possono aggiungersi alle precedenti, sono:
  • l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • l’esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per applicare le sanzioni interdittive occorre che di esse vi sia esplicita previsione normativa nei reati presupposto. Inoltre dette sanzioni vengono irrogate quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) l’ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
  2. b) in caso di reiterazione degli illeciti.

La determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che dovrà seguire i citati criteri indicati dall’art 11. In termini di durata tali sanzioni oscillano da 3 mesi a 2 anni.

A mente dell’art. 17 del decreto, ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

  • l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  • l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  • l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta in caso di pena interdittiva una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nell’albo del comune dove l’ente ha la sede principale, a spese dell’ente medesimo.

1.4 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 (REATI PRESUPPOSTO)

A seguito delle modifiche apportate per mezzo di alcuni provvedimenti legislativi, il quadro originario dei reati che possono dare origine a responsabilità penale si è progressivamente ampliato.

Attualmente esso contempla le seguenti figure:

  • Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Lgs. 231/01)

Il D.Lgs. 231/2001 si riferisce innanzitutto, artt. 24 e 25, ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

  • Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico – art. 316 ter c.p.
  • Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico – art. 316 bis c.p.
  • Concussione – art. 317 c.p.
  • Corruzione per un atto d’ufficio – art. 318 c.p.
  • Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio – art. 319 c.p. 319 bis c.p.
  • Corruzione in atti giudiziari – art. 319 ter c.p.
  • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – art. 320 c.p. 321 c.p.
  • Istigazione alla corruzione – art. 322 c.p.
  • Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di stati esteri – art. 322 bis c.p.
  • Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee – art. 640 2° comma n. 1 c.p.
  • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 bis c.p.
  • Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico – art. 640 ter c.p.
  • Induzione indebita a dare o promettere utilità –art. 319 quater c.p. [Articolo aggiunto dalla D.lgs 109/2012 ].
  • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) Articolo aggiunto dalla L n.3/2019.
  • Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].
    • Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
    • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
    • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
    • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
    • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
    • Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
    • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
    • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
    • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
    • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
    • Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
  • Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001].
    • Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
    • Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
    • Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
    • Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
    • Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
    • Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
    • Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
    • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).
    • Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
    • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
  • Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. n. 231/2001)
    • Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)
    • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis p.)
    • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
    • Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.
    • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)ù
    • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
    • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter p.)
    • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater p.)
  • Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) ) [Articolo aggiunto dalla D.lgs 11 aprile 2002 n. 61 poi modificato dalla L. 262/2005 e dal D.lgs 109/2012 che ha introdotto la lettera s bis].
    • False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
    • False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.)
    • Falso in prospetto1 (art. 2623, co. 2, c. c.)
    • Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione2 (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.)
    • Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)
    • Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
    • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
    • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
    • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
    • Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.)
    • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
    • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.
    • Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
    • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
    • Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)
    • Corruzione tra privati limitatamente ai casi contemplati dal nuovo art. 2635 C.c.
  • Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

L’art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 quater, inerente la punibilità dell’ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

  • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25- quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].
  • Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 – ].
    • Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
    • Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
    • Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
    • Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
    • Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall’art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
    • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
    • Tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.);
  • Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].
  • Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
  • Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
  • Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)

L’art. 9 della legge 3 agosto 2007 n.123 ha integrato il D.lgs. 231/2001 con l’art. 25 septies, inerente ai reati di omicidio colposo (art 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

  • Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
  • Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)

L’art. 63 c.3 della legge 21 novembre 2007 n. 231 ha integrato il D.lgs. 231/2001 con l’art 25 octies, inerente ai reati di

Ricettazione (art. 648 c.p.)

  • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
  • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
  • Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

 Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un’opera o di parte di un’opera dell’ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941);

  • Reato di cui al punto precedente commesso su un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore (art.171, co. 3, L. 633/1941);
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  • Predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
  • Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell’utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);
  • Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all’art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 o abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a) o abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c) o detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l’apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d) o ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di  un  servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f) o fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di tali misure (lett. f-bis) o abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all’articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
  • Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all’art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941 o riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi (lett. a) o immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera o parte di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all’autore (lett. a-bis) o realizzazione delle condotte previste dall’art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi (lett. b) o promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all’art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)
  • Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)
  • Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941
  1. Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01)
  2. Reati previsti dal Codice penale
  • Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis p.);
  • Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis p.)
  1. Reati previsti dal Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  • Inquinamento idrico (art. 137)
  • Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
  • Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
  • Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da regioni o province autonome o dall’autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
  • Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
  • Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13)
  • Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
  • Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. A) e b);
  • Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
  • Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
  • Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
  • Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6) o siti contaminati (art. 257);
  • Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall’autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall’utilizzo di sostanze pericolose.
  • Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis);
  • Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
  • Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
    • Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
    • Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
    • Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
    • Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
    • Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)
    • Inquinamento atmosferico (art. 279)
    • Violazione, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall’autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa (co. 2)
  1. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell’esercizio di attività di impresa o falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3-bis, co. 1) o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica (art. 6, co. 4)
  2. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente o Inquinamento dell’ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell’impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)
  3. Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell’ambiente marino provocato da navi o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2) o sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
  1. Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha introdotto la definizione di reato transnazionale (art. 3), considerando tale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

  • sia commesso in più di uno Stato
  • ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato
  • ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
  • ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

La stessa legge (art. 10) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati transnazionali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

  • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
  • Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
  • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
  • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
  • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dall’art. 64, co. 1, let. f);
  • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
  • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
  • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
  • Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
  1. Reati introdotti dal D.lgs 16/07/2012 n. 109:
    • art- 25 duodocies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
    • all’art. 25 è stata aggiunta una nuova fattispecie: “Induzione indebita a dare o promettere utilità –art. 319 quater c.p.
    • all’art. 25  ter  comma  1  (REATI  SOCIETARI)  è  stata  aggiunta  la  lettera s  bis  “corruzione  tra  privati” limitatamente ai casi contemplati dal nuovo art. 2635 C.c.
  2. Reati previsti dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
  • ha disposto l’aggiunta al corpo normativo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di un nuovo art. 25, in materia di lotta al razzismo e alla xenofobia.
  • I nuovi reati-presupposto sono quelli previsti dall’articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea, ai sensi del quale: “si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.
  • Il primo comma dell’articolo 25 prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all’ente sia irrogata una sanzione per quote per un controvalore da 51.600 euro a 1.239.200 euro. Alla sanzione pecuniaria, si possono poi aggiungere le sanzioni interdittive.
  • All’ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l’ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
  • Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) – articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall’art. 604 bis c.p.
  • Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)
  1. Introduzione dell’art. 2635 bis cc (Istigazione alla corruzione tra privati)

Per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2

1.5 Modifiche introdotte dalla L. n.3/19

Articolo 13, comma 2, D.lgs. 231/2001 (Sanzioni Interdittive)

Le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive (..)» Articolo 25, comma 1, D.lgs. 231/2001 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) Così sostituito: “In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote”

Art. 25, comma 5, D.lgs. 231/2001 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) Così sostituito:

“Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b)

Art. 25 D.lgs. 231/2001 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

E’ stato aggiunto il comma 5-bis:

“Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’articolo 13, comma 2”.

Art. 51, comma 1, D.lgs. 231/2001 (Durata massima delle misure cautelari)

Le parole: «la meta’ del termine massimo indicato dall’articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 51, comma 2, D.lgs. 231/2001 (Durata massima delle misure cautelari)

Secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato dall’articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi».

In particolare, per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 D.lgs. 231/2001 (rubricato “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”) la sanzione interdittiva avrà durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

Altra rilevante novità introdotta dalla L. 3/2019 è il comma 5-bis dell’art. 25 D.lgs. 231/2001, che permette, solo con riguardo alla fattispecie di reato contemplate nell’articolo 25, di ottenere una sanzione interdittiva attenuata ovverosia non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l’Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.6 Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione esimente della responsabilità dell’ente

Il D. Lgs. 231/2001 – all’art. 6 – prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l’Ente dimostri che:

  • l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
  • abbia affidato, ad un organo interno appositamente creato, detto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l’aggiornamento;
  • le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo il Modello su indicato;
  • non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Al comma 2 del medesimo art. 6, il decreto prevede poi che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

  • individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (Mappatura del rischio)
  • prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire (Protocolli);
  • individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati. Le procedure riguardanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni di verificabilità, trasparenza e pertinenza all’attività dell’azienda
  • prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello (Flussi di informazioni da e con l’Odv)
  • introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle  misure indicate nel modello (Sistema disciplinare).
  • Impedire l’utilizzo dei locali da parte di organizzazioni razziste e xenofobe, vietare ogni e qualsiasi forma di finanziamento di eventi e manifestazioni finalizzate a perseguire tali scopi;
  • Prevedere uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l’ente di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; Garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
  • prevedere un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
  • prevedere misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

La formulazione dei modelli e l’organizzazione dell’attività dell’Organismo di Vigilanza devono porsi l’obiettivo del giudizio di idoneità, che conduca all’ “esonero” di responsabilità dell’ente. A tale proposito lo stesso decreto legislativo prevede che i modelli di organizzazione e di gestione, garantendo le esigenze suddette, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (c.d. Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che – di concerto con i Ministeri competenti – può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione a prevenire i reati.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

L’art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

  1. LINEE GUIDA

MCG Consulting, al fine di garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e della propria immagine e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto, in conformità alle proprie politiche aziendali di procedere all’attuazione del Modello.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di MCG Consulting, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati e degli illeciti.

Il presente modello contempla i seguenti aspetti:

  • individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
  • prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire tra i quali devono essere compresi, ove applicabili, anche: reati contro la pubblica amministrazione;
  • reati societari;
  • delitti informatici;
  • trattamento illecito dei dati;
  • sicurezza sul posto di lavoro;
  • reati contro la personalità individuale;
  • prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sulla reale applicazione dei modelli e nei confronti del personale;
  • disciplinare la gestione dei flussi informativi;
  • introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  • definire il budget dell’OdV idoneo all’operatività annuale.
  1. ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA’

3.1. MCG Consulting

MCG Consulting, società di formazione costituitasi nell’agosto del 2010, nasce dalla sintesi delle esperienze dei suoi soci che, nel campo della formazione e gestione di progetti anche a livello europeo, hanno un’esperienza ultradecennale. Grazie a tale bagaglio esperienziale si posiziona in tempi brevissimi sul mercato ed in pochi mesi diventa punto di riferimento per una serie di aziende del territorio che si affidano alla MCG Consulting per sviluppare temi cruciali della loro mission come piani di comunicazione e marketing, selezione e formazione del personale, consulenza di direzione, gestione di start – up aziendali, programmi di formazione manageriale,  programmi di formazione commerciale, programmi di formazione psico-comportamentale, interventi di coaching e counseling, master, formazione a distanza.

MCG Consulting si occupa anche della preparazione, organizzazione, assistenza e inserimento al lavoro di giovani, disoccupati, attraverso iniziative condotte anche in collaborazione con enti e istituzioni per lo sviluppo occupazionale e produttivo.

Si avvale della collaborazione stabile di un gruppo di consulenti, composto da professionisti della formazione, oltre che da consulenti aziendali altamente qualificati.

Grazie alla continua implementazione di professionisti ed esperti che ne animano le iniziative, il nucleo di competenze iniziali, riconducibile al background culturale e professionale dei soci, si è arricchito, negli anni, di nuovi apporti, capaci di garantire l’efficacia delle azioni progettate e realizzate, sia dal punto di vista dei contenuti e delle metodologie adottate che da quello delle capacità della gestione.

La scelta degli ambiti d’intervento di MCG Consulting è frutto della più attenta considerazione ai bisogni del territorio, delle richieste del mercato, e delle indicazioni provenienti, oltre che da direttive nazionali e comunitarie, dalla rilevazione e analisi delle caratteristiche sociali, economiche e culturali degli scenari d’azione e delle attese dei soggetti coinvolti.

Negli anni, la strategia di azione adottata ha condotto MCG Consulting a rivolgere la propria attenzione ad ambiti diversi ma accomunati dal rappresentare, nel contesto di riferimento, altrettante risorse e opportunità per la crescita del territorio nelle sue diverse componenti.

MCG Consulting si caratterizza per la qualità dell’offerta, la diversificazione dei servizi, la capacità di interpretare i segnali dello sviluppo e di adeguarne le risposte.

I servizi di MCG Consulting si rivolgono ad imprese, pubblica amministrazione, lavoratori ed inoccupati con i seguenti obiettivi

  • agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro;
  • riqualificare e ricollocare sul mercato del lavoro i lavoratori esclusi o a rischio di esclusione;
  • supportare la competitività delle imprese.

Il suo portafoglio servizi si articola nelle seguenti aree di intervento:

AREA FORMAZIONE

  • Formazione professionale rivolta ai giovani disoccupati/inoccupati, per agevolarne l’inserimento nel mondo del lavoro e la prima occupazione
  • Formazione individuale e continua, rivolta a lavoratori già occupati e/o inoccupati che necessitano di innalzare o riqualificare la propria professionalità
  • Ricerca dei fabbisogni formativi provenienti dal tessuto socioeconomico, l’evoluzione dei profili professionali e delle metodologie formative,
  • Formazione Continua rivolta all’aggiornamento delle competenze per lo sviluppo delle Piccole Medie Imprese
  • Master, corsi di specializzazione e alta formazione
  • Specializzazioni post diploma
  • Formazione ai sensi del D.lgs. 81/08 e norme cogenti

MCG Consulting realizza interventi ad elevata specializzazione coniugando l’insegnamento teorico con Tirocini e Stage in azienda.

AREA ORIENTAMENTO E LAVORO

  • Programma Garanzia Giovani
  • Apprendistato Professionalizzante
  • Orientamento
  • Sostegno al placement
  • Counseling e tutoring
  • Progetti di conciliazione tempo lavoro
  • Promozione di tirocini per l’inserimento lavorativo
  • Programmi di inclusione sociale
  • Incentivazione di misure attive per il Mercato del Lavoro
  • Studi e ricerche
  • Creazione e animazione di reti e partenariati locali e transnazionali
  • Consulenza e assistenza a enti terzi

AREA CONSULENZA AZIENDALE

  • pianificazione e realizzazione di progetti di formazione aziendale anche finanziati attraverso fondo interprofessionali,
  • servizi di consulenza per l’organizzazione aziendale,
  • lo sviluppo di carriere e l’outplacement;
  • individuazione, gestione e sviluppo di soluzioni innovative che migliorino l’efficienza e ottimizzino i processi di business,
  • consulenze su incentivi per l’assunzione,
  • consulenza e affiancamento nella creazione di nuova impresa,

Nella realizzazione dei diversi interventi MCG Consulting s’impegna a “fare qualità" puntando a migliorare le caratteristiche dei propri servizi attraverso una costante ricerca rivolta all’ottimizzazione dei processi e finalizzando gli sforzi personale dei propri collaboratori ad un’attenta gestione delle problematiche legate alla qualità.

In particolare ciò va perseguito in relazione ai seguenti obiettivi strategici:

  • Identificare le esigenze e le aspettative degli utenti, convertirle in requisiti ed ottemperare gli stessi;
  • Migliorare l’efficienza dei processi;
  • Attivare un adeguato sistema di autocontrollo del Sistema di Gestione per la Qualità che permetta di misurare le attività, eliminare i problemi e fornire alla Direzione idonei elementi per eseguire i riesami;
  • Attivare strumenti di comunicazione all’interno ed all’esterno dell’Ente per organizzare un efficace flusso informativo tra il personale e con gli utenti per garantire che le esigenze di questi ultimi siano note e comprese tra tutti coloro che contribuiscono alla erogazione dei servizi offerti;
  • Prevenire le non conformità anziché agire per la loro eliminazione a posteriori;
  • Mantenere la sicurezza e il comfort degli ambienti di lavoro e la messa in atto delle misure per la prevenzione degli infortuni;
  • Perseguire il miglioramento continuo.

Per il perseguimento delle attività sopra descritte, MCG Consulting è:

Ente Accreditato presso

Regione Campania con codice accreditamento 01801/09/10;

  • per la formazione finalizzata a qualificazione, specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante
  • per i servizi per il lavoro di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale

Forma.Temp con cert. N 1387.2086;

Fon.Coop con codice ente 282;

Fondo Conoscenza con codice 029;

Agenzia per il Lavoro autorizzata dal lavoro Ministero del Lavoro e Politiche Sociali a svolgere servizi di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale con provvedimenti di iscrizione all’albo informatico 77 e 78 del 19.05.2017

MCG Consulting ha adottato:

  • un Sistema di questione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 applicato a: Progettazione, tutoraggio ed erogazione di corsi di formazione professionale e continua per committenti pubblici e privati; ricerca e selezione del personale e orientamento al lavoro.
  • un Sistema di gestione della Sicurezza sul Lavoro conforme a quanto stabilito dall’art.30 del D. Lgs. 81/09 e s.m.i.
  • un Sistema di gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 e smi;
  • un Documento per la sicurezza redatto ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ed implementato alla luce dell’entrata in vigore del nuovo GDPR europeo sul trattamento dei dati personali

MCG Consulting ha istaurato relazioni stabili con varie realtà imprenditoriali, associazioni e imprese del terzo settore, centri universitari, studi professionali ed enti pubblici.

Dal 2010 ad oggi ha progettato e realizzato moltissimi interventi formativi in svariati settori grazie anche alla disponibilità di un corpo docente esteso e qualificato.

3.2 Il modello di governance di MCG Consulting

MCG Consulting è una società a responsabilità limitata, l’amministratore unico che è il legale rappresentante della società ed è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. (vedi statuto)

La direzione ha formalizzato un organigramma delle funzioni aziendali ritenute necessarie, in cui sono stabilite le funzioni principali.

Grazie alla valutazione delle competenze di ognuno la direzione periodicamente può:

  • stabilire la necessità di aggiornamento e nuovi fabbisogni formativi, predisponendo un piano di formazione.
  • stabilire quali siano le singole mansioni che intende collegare ad ognuna delle funzioni create;
  • informare l’Operatore prescelto, che controfirma il mansionario per lettura, comprensione ed accettazione dello stesso.

Il mansionario si considera accettato e funzionante e si considera in vigore permanentemente fino a quando una delle due parti non desideri apportare modifiche.

Il referente per la Qualità (RAQ) ha il compito preciso di gestire la parte documentale ed applicativa pratica del presente Sistema di Gestione, segnalando alla direzione tutte le eventuali anomalie, non conformità e necessità di aggiornamento/miglioramento. La funzione non sostituisce in alcun caso nel compito dirigenziale e decisionale la Direzione, che continua ad assolvere normalmente i propri compiti.

3.3. Descrizione delle attività e modalità operative per l’erogazione del servizio

Quanto all’attività svolta da MCG Consulting si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nel documento Politica per la qualità.

  1. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MCG CONSULTING

4.1 Obiettivi e finalità perseguite nell’adozione dei Modelli

MCG Consulting, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e nel perseguimento degli obiettivi sociali ed istituzionali, a tutela della propria posizione ed immagine, ha deciso di avviare un Progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

MCG Consulting ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto 231/2001 e successive modifiche, sulla base della specifica giurisprudenza formatasi negli anni in questa materia

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di Modelli allineati alle prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto di MCG Consulting, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell’espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso. In particolare, attraverso l’adozione dei Modelli, la direzione si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

  • determinare, in tutti coloro che operano per conto della MCG Consulting nell’ambito di attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
  • ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la MCG Consulting intende attenersi nell’ esercizio dell’attività aziendale;
  • consentire a MCG Consulting, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

In attuazione di quanto previsto dal citato Decreto, l’amministrazione di MCG Consulting ha affidato ad un apposito organismo l’incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza, con il compito – legislativamente stabilito – di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.

4.2 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento all’esigenze individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere cosi brevemente riassunti:

  • Analisi di una mappa dettagliata delle attività aziendali sensibili ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio. In altre parole sono state individuate le aree od i processi di possibili rischi nella attività aziendale in relazione ai reati-presupposto contenuti nel D. Lgs. 231/2001 (Risk Management);
  • Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali sensibili;
  • Creazione di regole etico-comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l’integrità del patrimonio aziendale. È stato, pertanto, scritto un sistema normativo – composto dal Codice Etico della Società – che fissa le linee di orientamento generali, finalizzate a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori “a rischio”;
  • Verifica dell’adeguata proceduralizzazione dei processi aziendali strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di attività sensibili al fine di:
    • definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
    • garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);
    • garantire, ove necessario, l’oggettivazione dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
    • garantire un sistema di deleghe e di distribuzione dei poteri aziendali, che assicuri una chiara e trasparente suddivisione delle responsabilità ed una altrettanto chiara rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
    • garantire la definizione di strutture organizzative capaci di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, assicurando una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione e separazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa apicale siano realmente attuati, individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
  • Esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
  • Esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
  • Identificazione dell’organismo di vigilanza e l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento dei modelli;
  • Definizione dei flussi informativi nei confronti dell’organismo;
  • Definizione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
  • Definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli;
  • Definizione delle responsabilità nell’approvazione, nel recepimento, nell’integrazione e nell’implementazione dei modelli oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Il Modello si compone di una “Parte Generale” e di una “Parte Speciale” predisposta per le differenti tipologie di reati contemplate dal Decreto e ritenute suscettibili di creare criticità, e degli “Allegati”

In relazione al contenuto preso in considerazione nella Parte Speciale, l’estensione dei reati, presupposto anche alle fattispecie in tema di sicurezza sul lavoro, apre alla possibilità di tener conto – nella elaborazione del Modello Organizzativo, ai sensi dell’art. 30 d. lgs. 81/2008 – del documento di valutazione del rischio e dei piani operativi di sicurezza elaborati dal Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione con la collaborazione delle figure previste dalla normativa vigente (datore di lavoro, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

La creazione di specifici “garanti”, pertanto, è avvenuta nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del T.U. sulla sicurezza.

Le singole Parti Speciali, in particolare, stabiliscono le linee guida per le misure e procedure in grado di prevenire o, comunque, ridurre fortemente il rischio di commissione di reati; l’Organismo di Vigilanza della persona giuridica dovrà, sulla base delle disposizioni del Modello, provvedere alla definizione degli eventuali contenuti specifici di tali misure e procedure.

Al di là delle descritte procedure, che operano ex ante, saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali (controllo ex post). Le procedure e le misure adottate potranno essere oggetto di modifica.

4.3 Modalità di modifica, integrazione ed aggiornamento del Modello

In conformità all’art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le modifiche e integrazioni del Modello, in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate dall’attuazione dello stesso, sono rimesse alla competenza della direzione di MCG Consulting previo parere non vincolante dell’OdV. E’ comunque riconosciuta all’Amministratore di MCG Consulting la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

E’ attribuito all’Organo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

  • introduzione di nuove procedure e controlli, nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
  • revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative “a rischio” o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
  • introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
  • evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale, restando poi comunque necessaria l’approvazione del Modello e delle sue modifiche da parte dell’Amministratore Unico.

4.4 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo strutturato ed organico che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, sia dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto, mediante:

  • l’individuazione delle “attività sensibili”, esposte al rischio di reato.
  • l’adozione di procedure volte anche a determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di MCG Consulting la piena consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione. La commissione di un illecito è comunque fortemente condannata e contraria agli interessi di MCG Consulting anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne direttamente o indirettamente vantaggio;
  • un monitoraggio costante dell’attività, per consentire a MCG Consulting di prevenire od impedire la commissione del reato.

Oltre ai principi sopra indicati, i punti cardine del modello sono:

  • l’individuazione di modalità gestionali delle risorse finanziarie idonee ad impedire l’attribuzione all’OdV della Società dei compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
  • la redazione, la verifica e l’archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, nonché la sua rintracciabilità in ogni momento;
  • l’obbligo di informazione nei confronti dell’OdV riguardo alla consumazione di reati e ad altre notizie rilevanti per l’organizzazione aziendale;
  • il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
  • la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  • l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali, in proporzione al livello di responsabilità, delle regole comportamentali e delle procedure in essere;
  • l’attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali con controllo anche a campione.

4.5 Attuazione, controllo e verifica dell’efficacia del modello

Come previsto dal D. Lgs. 231/2001, l’attuazione del Modello è rimessa alla responsabilità di MCG Consulting; sarà compito specifico dell’Organismo di Vigilanza verificare e controllare l’effettiva ed idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività aziendali.

Quindi, ferma restando la responsabilità della direzione, si intende attribuito all’Organismo di Vigilanza il compito di coordinare le previste attività di controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati, comunicandoli tempestivamente e con cadenze predeterminate all’organo di vertice.

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all’ODV dall’art. 6, comma 1 lett. b), D. Lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

  • Verifiche Ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste dalle singole Parti Speciali in relazione alle aree ed al tipo di rischio reato prese in considerazione;
  • verifiche periodiche sull’effettivo funzionamento del Modello e delle procedure implementative del medesimo con le modalità stabilite dall’Organismo di Vigilanza;
  • riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, le azioni intraprese in proposito dall’Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l’effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello, delle ipotesi di reato previste dal Decreto e del Codice Etico. La revisione avrà cadenza annuale.

4.6 Diffusione del Modello

  • Comunicazione iniziale

L’adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali della Società. Ai nuovi assunti, ai clienti, ai fornitori ed ai consulenti saranno comunicati mediante posta elettronica certificata o altra forma di comunicazione l’informativa con il riferimento ai documenti presenti e altra documentazione rilevante, con contestuale richiesta di assumere l’impegno di prendere visione e conoscenza del Modello.

Il Modello (Parte Generale e Parte Speciale), il Codice Etico aziendale e altra documentazione rilevante è a disposizione di tutti i destinatari in luogo di libero accesso a tutti dipendenti.

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

  • Formazione del personale dirigente e dipendente.

Un’effettiva conoscenza del presente Modello e del Codice Etico nel contesto aziendale deve essere assicurata mediante l’Archivio informatico interno e l’invio, tramite e-mail, a tutto il personale dirigente e dipendente, del relativo testo.

Saranno poi organizzate specifiche attività di informazione e formazione sull’argomento, nonché fornito a tutti l’accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa aziendale.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

  • una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (d.l.s. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del presente documento descrittivo;
  • una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;

L’attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

  • sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l’introduzione di moduli specifici nell’ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
  • gli interventi vengono pianificati dalla direzione a inizio anno sulla modulistica specifica (Piano di formazione).

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L’Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all’effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

Per tutti i nuovi assunti, oltre alla consegna di una dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello presente sul sito aziendale, verranno organizzati specifici eventi informativi e formativi sull’argomento.

Ai fini di un’adeguata attività di informazione e formazione, la direzione provvederà a curare la diffusione del Modello.

  • Altro personale non qualificabile come dipendente.

La formazione del personale non qualificabile come personale dipendente (es. Collaboratori ….), dovrà avvenire sulla base di specifici eventi di informazione e di un’informativa per i rapporti di collaborazione di nuova costituzione.

  • Informativa a collaboratori esterni e terze parti.

Ai fini di una adeguata attività di informazione, l’Organismo di Vigilanza, in stretta cooperazione con i responsabili delle aree interessate, provvederà a definire un’informativa specifica a seconda delle terze parti interessate, nonché a curare la diffusione del contenuto del Modello e del Codice Etico adottato.

MCG Consulting potrà, inoltre:

  • fornire ai collaboratori adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel presente Modello;
  • dotare i collaboratori di testi contenenti le clausole contrattuali utilizzate al riguardo
  • inserire nei contratti riferimenti al vigente modello organizzativo.
  1. L’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

In base all’articolo 6 del D. Lgs. 231/01 è previsto che l’ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati-presupposto se l’organo dirigente ha, fra l’altro:

  • adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
  • affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il conferimento di questi compiti all’Organismo di vigilanza ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità. Peraltro, come ogni componente del modello, anche l’istituzione dell’OdV deve essere guidata dal principio di effettività: non deve rappresentare un adempimento meramente formale. L’Organismo deve essere posto nelle condizioni di assolvere realmente ai complessi e delicati compiti di cui la legge lo investe.

Con l’adozione del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D. Lgs. 231/2001 (“Modello") e del Codice Etico, viene istituito, dunque, l’Organismo di Vigilanza, organo esterno a MCG Consulting, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e sulla sua effettiva applicazione e di curarne l’aggiornamento.

L’Organismo di Vigilanza di MCG Consulting dura in carica fino a revoca espressa da parte dell’Amministratore Unico è monocratico e del tutto autonomo e indipendente

6.1. Composizione dell’Organismo di vigilanza

In base alle previsioni del Decreto l’organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei Modelli nonché di curarne l’aggiornamento deve essere un organismo esterno alla Società (art. 6, comma 1, lett. B, del Decreto). In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, si è scelto di optare per una composizione di tipo monocratico.

La composizione monocratica dell’O.d.V. di MCG Consulting è ritenuta possibile ed adeguata in conseguenza del periodico scambio di informazioni con la Società che permette di condividere una analisi globale dei rischi e delle eventuali carenze della stessa, consentendo all’O.d.V. di intervenire.

A tal fine viene predisposta la programmazione di incontri periodici, tra l’O.d.V. e la governance aziendale, necessari al fine di predisporre piani di intervento.

L’atto della nomina dovrà avvenire per atto formale; in considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l’Organismo di Vigilanza, monocratico, nello svolgimento dei compiti che gli competono, potrà avvalersi del supporto sia delle risorse interne sia di consulenti esterni.

In ogni caso l’O.d.V. dovrà soddisfare i requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d’azione che verranno valutati dall’Organo di Amministrazione in sede di nomina, pena l’ineleggibilità o l’eventuale decadenza.

L’Organismo di Vigilanza potrà adottare un regolamento che disciplini gli aspetti principali relativi al proprio funzionamento.

In ogni caso, l’O.d.V. non dovrà, a garanzia della propria posizione super partes:

  1. intrattenere, direttamente o indirettamente, con la proprietà rapporti tali da condizionarne l’autonomia di giudizio;
  2. essere titolare, direttamente o indirettamente, di quote societarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla Società;
  3. essere familiare stretto di Amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.

All’atto del conferimento dell’incarico, l’O.d.V. non dovrà essere stato condannato, anche con sentenza non ancora divenuta irrevocabile, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto.

6.2 Compiti e poteri dell’Organismo di vigilanza.

Le attività che l’Organismo di vigilanza è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del D. Lgs n. 231/2001, possono schematizzarsi come segue:

  • vigilanza sulla reale applicazione del MOG;
  • valutazione periodica dell’adeguatezza del MOG sia nel prevenire i comportamenti illeciti sia nell’allineamento con le previsioni normative relative all’accreditamento regionale, ed – ove del caso – aggiornamento del sistema di compliance;
  • proporre eventuali aggiornamenti del Modello Organizzativo nei casi si riscontrino esigenze di aggiornamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o legislative
  • segnalazione all’Amministrazione delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 231/2001.

L’OdV è, dunque, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo per una precipua funzione di vigilanza sulla corretta osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione, sull’effettività ed adeguatezza del Modello stesso in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, nonché sull’aggiornamento del modello.

L’OdV nell’esercizio delle sue funzioni formalizza nel Piano di Attività le azioni che intende attivare per assicurare una corretta ed efficace azione di vigilanza e controllo sulle attività dell’Ente. Il Piano di Attività consiste dei seguenti elementi essenziali:

  • individuazione e pianificazione delle attività di verifica e di controllo che l’OdV intende compiere nel corso dell’ anno solare;
  • definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il Piano di Attività si articola in:
  • Elementi di Sistema;
  • Gestione del MOG;
  • Verifiche dell’OdV

All’OdV è affidato, quindi, il compito di vigilare:

  • sull’osservanza del Modello
  • sull’effettività e adeguatezza del Modello in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell’impresa ed alla concreta capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001
  • sull’adeguamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero a significanti evidenze derivanti dall’attività descritta precedentemente.

L’aggiornamento può essere proposto dall’Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dall’organo amministrativo.

All’Organismo di Vigilanza non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell’ente. All’OdV sono altresì affidati i compiti di:

  • attuare le procedure di controllo previste dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate al management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
  • verificare periodicamente l’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
  • effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, in particolare, nell’ambito delle attività sensibili, riportandone i risultati con apposite comunicazioni agli organi societari;
  • promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al suo funzionamento, contenente istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;
  • raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell’Odv;
  • coordinarsi con le altre unità organizzative aziendali per il monitoraggio delle attività sensibili. A tal fine, salvo specifiche disposizioni normative, l’OdV avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale e sarà costantemente informato dal management sulle attività aziendali a rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L’OdV è responsabile per le inchieste interne e si raccorderà di volta in volta con il legale rappresentante per acquisire ulteriori elementi di indagine.

6.3 Flussi informativi dell’Organismo di Vigilanza

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con MCG Consulting, sono tenuti ad informare tempestivamente l’Organismo di vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice etico previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

  • provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
  • richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
  • rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito dell’attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
  • notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
  • anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice etico e alle procedure aziendali.

In linea con l’art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta (anche mediante e-mail), ed indirizzate all’O.D.V.

In caso di richiesta di chiarimenti in merito all’interpretazione del presente Modello e/o commissione o tentativo di commissione di uno dei reati presupposti è predisposto un apposito modello da compilare e far pervenire a mezzo racc.ar. o pec all’ODV.  

L’Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o dei soggetti accusati erroneamente e/o in mala fede.

L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali scelte di non procedere ad una indagine interna.

É compito dell’Organismo di Vigilanza assicurarsi che il Codice Etico ed il Modello siano portati a conoscenza di tutti i destinatari e, in misura massima possibile, anche degli Interlocutori Esterni. In tal senso   l’azienda predispone apposite ed idonee attività informative.

E’ altresì attribuito all’OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

6.3.1 Flussi informativi dall’Organismo di vigilanza verso il Management

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo in base all’audit plan. A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

A fine verifiche sarà stilato un report che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere, da sottoporre alla direzione. Attraverso la redazione di report periodici, dunque, l’OdV informa l’Amministratore sull’andamento delle attività di vigilanza e controllo in relazione all’applicazione del MOG e del Codice Etico.

L’Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. In caso di palesi violazioni del MOG e/o del Codice Etico, di violazioni di leggi e di possibili reati ex D. Lgs. n. 231/01 l’OdV provvederà alla compilazione e trasmissione di report c.d. immediati.

6.3.2 Documentazione dell’attività dell’ OdV

L’OdV comunicherà l’attività svolta alla direzione ogni qualvolta ne ritenga sussistere l’esigenza o l’opportunità e, comunque, l’OdV preparerà annualmente una relazione scritta della sua attività contenente:

  • attività di vigilanza svolta dall’Organismo nel periodo di riferimento;
  • verifica sulla divulgazione del MOG e formazione del personale;
  • flussi informativi e raccolta segnalazioni;
  • monitoraggio e valutazione complessiva dell’attuazione dell’efficacia del MOG e sulla necessità eventuale di aggiornamento;
  • conclusioni con eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società sia in termini di efficacia dei Modelli ed interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con gli organi societari devono essere verbalizzati e copie dei verbali saranno custodite dall’Organismo. I verbali degli incontri con gli organi societari, i verbali di vigilanza datati e sottoscritti, le principali comunicazioni, il Piano delle attività e la Relazione annuale dovranno essere raccolti nel “Libro (o registro) delle adunanze dell’OdV" (con fogli numerati progressivamente).

6.3.3 Flussi informativi dal Management verso l’Organismo di vigilanza

Il Management di MCG Consulting informerà tempestivamente l’OdV nei seguenti casi:

  • procedimenti posti in essere dalla Magistratura in relazione a reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
  • provvedimenti c/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.
  1. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI
    • Principi generali nella selezione e formazione del personale

La selezione, la formazione e la costante informazione del personale e di tutti i Destinatari cui il Modello si rivolge, anche indirettamente, sono aspetti essenziali ai fini di una effettiva e corretta applicazione del sistema di controllo e di prevenzione dallo stesso introdotto.

Tutti i soggetti che operano all’interno dell’organizzazione aziendale, ovvero anche coloro che operano dall’esterno, devono essere forniti degli strumenti idonei perché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l’attività di MCG Consulting, nonché degli strumenti predisposti per il loro perseguimento. Al momento dell’assunzione tutti i dipendenti sottoscrivono dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Modello. 

  • Selezione del personale

Le funzioni aziendali preposte alla selezione e alla gestione del personale dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura squisitamente professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell’affidabilità e integrità personali.

Nella successiva fase di gestione delle risorse umane, MCG Consulting dovrà incentivare la formazione e lo sviluppo di una consapevolezza aziendale circa la preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza.

Le scelte in merito alle esigenze di aumento del numero di addetti vengono effettuate a valle di un’approfondita analisi dei fabbisogni aziendali, in modo da poter effettuare con chiarezza l’analisi della posizione e del profilo professionale ricercato.

A seconda della tipologia di posizione disponibile vengono attivati canali diversi per dare inizio al processo di reclutamento, selezione e formazione del personale.

E’ espressamente vietata l’assunzione di parenti di Dipendenti/Consulenti salvo informazione preventiva all’OdV ed espressa autorizzazione dell’Amministratore

  • Formazione ed informazione del personale

Annualmente vengono pianificati, sulla base dei fabbisogni formativi emersi, i corsi da effettuarsi nel corso dell’anno.

L’ INFORMAZIONE e FORMAZIONE degli addetti avviene in occasione:

  • dell’ingresso
  • del cambio mansione
  • di modifiche ai processi
  • di modifica della normativa di riferimento
  • di modifica di documenti per aggiornamento o miglioramento

Tutte le persone che operano in azienda sono coinvolte in processi di formazione continua riguardanti competenze tecnico specifiche legate alle attività da svolgere. Inoltre, vengono effettuate tutte le ore di formazione obbligatorie per legge indirizzate a figure specifiche nell’ambito dell’organico aziendale.

Viene data particolare attenzione, in linea generale e preventiva agli aspetti tecnici della formazione medesima, alla informazione e formazione richiesta dal D.Lgs. 231/2001, con l’obiettivo di illustrare il contenuto del Modello organizzativo adottato e dei documenti correlati disponibili, con il Modello organizzativo, su apposita bacheca e sul sito aziendale

La diffusione del Modello e l’informazione del personale in merito al contenuto del Decreto ed ai suoi obblighi relativamente all’attuazione dello stesso viene costantemente realizzata attraverso i vari strumenti a disposizione di MCG Consulting. In particolare, le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa al fatto dell’assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

L’attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale.

Viene anche fatta firmare al neo assunto una dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Modello

8 OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE

E’ fatto espresso divieto al personale dipendente di svolgere a titolo personale attività in concorrenza a MCG Consulting.

9 SELEZIONE E INFORMATIVA AI CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI

  • Selezione

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni, quali, a titolo esemplificativo, fornitori, docenti, partner e consulenti, devono essere improntate a criteri obiettivi e trasparenti, e dovrà escludere quei soggetti che non presentino idonee garanzie di correttezza, professionalità, integrità e affidabilità. A tal fine, sia per i rapporti in corso che per i nuovi interlocutori, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta comprensione e rispetto del presente Modello e del Codice Etico in esso contenuto.

In particolare, ove possibile, il rapporto contrattuale con i collaboratori esterni conterrà opportune clausole che attribuiscano alla controparte l’impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di atti illeciti rilevanti sia ai sensi del D.Lgs 231/2001 sia per le norme di legge vigenti e che consentano all’azienda di risolvere il contratto in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni e allo spirito del Modello. Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, comporterà la risoluzione immediata del contratto, fatta salva la possibilità per MCG Consulting di richiedere gli eventuali danni subiti.

  • Informativa e pubblicità

Sono fornite ai soggetti esterni alla Società (clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) da parte dei responsabili delle Direzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell’Odv apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello e del Codice etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni dei Modelli o comunque contrari al Codice etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

Ove possibile MCG Consulting cercherà di ottenere l’impegno dei collaboratori esterni all’osservanza del presente Modello e del Codice Etico proponendo loro la sottoscrizione della dichiarazione di conoscenza ed accettazione (o clausola contrattuale) relativamente alle sezioni di rispettiva pertinenza e relative sanzioni con l’invito alla visione ed al rispetto di quanto contenuto nel presente Modello e dei relativi allegati.

  1. SISTEMA DISCIPLINARE

10.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto Legislativo 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione sine qua non per l’esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate. Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto ecc.) nell’altro caso. L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. L’applicazione di provvedimenti disciplinari per la violazione delle regole di condotta aziendali prescinde, pertanto, dall’esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall’azienda in piena autonomia ed a prescindere dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.

10.2 Regole generali di comportamento

Il comportamento della dirigenza e dei dipendenti della Società (di seguito detti “Dipendenti"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società (di seguito detti “Consulenti") e delle altre controparti contrattuali di MCG Consulting deve conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

In particolare, le regole di comportamento prevedono che:

-Dipendenti/Consulenti non devono porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie sia di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto;

  • nelle relazioni intercorrenti con/fra Dipendenti/Consulenti è espressamente vietato porre in essere accordi non regolati da documenti ufficiali preventivamente autorizzati dall’Amministratore o da

Responsabili delegati;

  • i Dipendenti devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di illegittimo conflitto di interessi. In particolare è espressamente vietato stipulare accordi e/o contratti con persone aventi legami di parentela, salvo informazione preventiva all’OdV ed espressa autorizzazione dell’Amministratore;
  • i compensi dei Consulenti devono essere determinati per iscritto. E’ espressamente vietato elargire compensi di qualunque natura non supportati dalla necessaria documentazione contrattuale;
  • coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti/Consulenti che operano sia con gli enti pubblici, che in generale con terzi, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l’attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità o comunque di rischio con riferimento ai principi riportati nel presente Modello;
  • nessun tipo di pagamento superiore agli euro 500,00 può essere effettuato in contanti o in natura.

-è espressamente vietata l’elargizione in denaro a pubblici funzionari;

-è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari o a persone ad essi riconducibili, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per MCG Consulting. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità’ del loro valore e perché volti a promuovere iniziative di carattere caritatevole o l’immagine della Società. I regali offerti devono essere documentati in modo tale da consentire le necessarie verifiche e autorizzazioni;

  • devono essere rispettati, da parte dell’amministratore, i principi di trasparenza nell’assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui Soci e sui terzi;
  • è consentito ai Soci l’esercizio di controllo nei limiti previsti ed il rapido accesso alle informazioni contemplate dalle norme, con possibilità di rivolgersi all’OdV in caso di ostacolo o rifiuto.

10.3 Sanzioni per il personale dipendente

I comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari previsti nei casi di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne da parte del lavoratore, sono quelli di seguito elencati:

  • incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO E/O BIASIMO E/O RICHIAMO, MULTA, SOSPENSIONE, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello. (Ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, adotti nell’espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello). La sanzione sarà commisurata alla gravità dell’infrazione e alla reiterazione della stessa, anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva.
  • incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON PREAVVISO il lavoratore che nell’espletamento delle attività sensibili adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, diretto al compimento di un reato rilevante sia ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia riguardo la legislazione vigente.
  • Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che nell’espletamento delle attività sensibili violi le prescrizioni del Modello e le leggi vigenti.

I provvedimenti disciplinari comminabili nei riguardi di detti lavoratori rientrano tra quelli previsti dal codice aziendale di disciplina, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 “Statuto dei lavoratori", dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro individualmente applicati e da eventuali norme speciali applicabili.

10.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte dell’amministratore l’OdV lo informerà dell’avvenuta violazione e lo invita a porre in essere azioni correttive; in caso di reiterazione delle violazioni l’ODV informerà l’assemblea dei soci

10.5 Misure nei confronti di consulenti, collaboratori, ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto 231/2001 e/o del Codice etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l’applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello o commissione dei reati rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia delle leggi vigenti, da parte di consulenti sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

A tal fine e consigliabile prevedere l’inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Decreto, richiedano l’assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola. In assenza di tale obbligazione contrattuale, sarebbe opportuno quantomeno prevedere una dichiarazione unilaterale di certificazione da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l’impegno ad improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge.

Compete all’Organismo di Vigilanza valutare l’idoneità delle misure adottate dalla società nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei terzi e provvedere al loro eventuale aggiornamento.

III) ALLEGATI

  1. FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL MODELLO

Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello 231

Il presente modulo di DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE ha lo scopo di dimostrare l’efficacia della diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., da parte di MCG Consulting. La presa visione e l’accettazione in piena consapevolezza del Codice Etico sancisce l’impegno individuale di ognuno ad agire in modo responsabile per conto della Società.

 Io sottoscritto______________________________________________________________

nato a ______________________________________(___) il________________________

in qualità di _______________________________________________________________

Dichiaro

  • di prendere atto del fatto che MCG Consulting ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo della società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed in particolare dichiaro di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Modello organizzativo e del Codice Etico ex D.Lgs. n. 231/2001;
  • di prendere atto che il sito internet sopra specificato viene costantemente aggiornato sulla base dell’evoluzione normativa relativa al D.Lgs. n. 231/2001 e dei documenti ad esso collegati e della realtà aziendale di MCG Consulting;
  • di aderire ai principi di comportamento illustrati nel Codice Etico;
  • di informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza (utilizzando l’apposito MODULO DI RICHIESTA CHIARIMENTI/ SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DEL MODELLO ALL’ODV allegato al Mog e scaricabile dal sito aziendale) di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell’esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di MCG Consulting;
  • di chiedere informazione in caso di dubbio sulla giusta condotta da adottare all’Organismo di Vigilanza

(utilizzando l’apposito MODULO DI RICHIESTA CHIARIMENTI/ SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DEL MODELLO ALL’ODV allegato al Mog);

  • di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei suddetti principi potrà determinare la risoluzione del contratto e/o il diritto per MCG Consulting di chiedere il risarcimento dei danni tutti sofferti;

Ciò premesso, dichiaro altresì

di impegnarmi a tenere un comportamento conforme alle norme di legge ed ai principi ed alle regole di cui ai predetti Codici.

PER PRESA COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE

(luogo e data di sottoscrizione)                                                 (firma leggibile del dichiarante)

  1. FAC SIMILE MODULO DI RICHIESTA CHIARIMENTI / SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DEL MODELLO ALL’ODV

Modulo di segnalazione/richiesta chiarimenti all’OdV

  • In riferimento al Modello di Organizzazione e Gestione si richiede il seguente chiarimento:

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  • Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ovvero della violazione o dell’elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di MCG Consulting.

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

_______________________________________________________________________________

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

DATI DEL SEGNALANTE / DI CHI RICHIEDE CHIARIMENTI

(IN CASO DI COMUNICAZIONE NON ANONIMA)

Nome: __________________________________________________________________________

Cognome: ______________________________________________________________________

Posizione aziendale: ______________________________________________________________

Telefono: ________________________________________________________________________

E-Mail: _________________________________________________________________________

Data

____________________________

Firma

__________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 679/2016

MCG Consulting titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del  regolamento (UE) 679/2016 rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal d.lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei Suoi dati appare facoltativo ed un Suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza di MCG Consulting (di qui in avanti più semplicemente O.d.V.).

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e MCG Consulting, mediante il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”. MCG Consulting ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l’O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal d.lgs. 231/2001. Salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi dell’art. 7 del del regolamento (UE) 679/2016,  Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

  • Ottenere indicazione dell’origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati.
  • Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
  • Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per l’esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all’O.d.V. Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 679/2016

, tramite casella di posta elettronica odv@mcgconsulting.it.

  1. ELENCO-REATI-E-VALUTAZIONE-RISCHI

ELENCO DEI REATI – VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROMISURE

  • Reati prevenuti

I reati cui si applica la disciplina dettata dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e che sono specificatamente indicati dal presente modello organizzativo per quanto attiene ai fatti che più verosimilmente potrebbero riguardare MCG Consulting sono:

  • Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs 231/2001)
  • malversazione a danno dello Stato;
  • indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
  • concussione;
  • corruzione per un atto d’ufficio;
  • corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
  • corruzione in atti giudiziari;
  • corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
  • istigazione alla corruzione;
  • peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
  • truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
  • truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
  • frode informatica.
  • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
  • Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del D. Lgs 231/2001)
  • messa in circolazione di monete contraffatte, di concerto o no con chi ha eseguito la contraffazione ovvero con un intermediario;
  • spendita o messa in circolazione di monete contraffatte ricevute in buona fede;
  • acquisto detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;
  • uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
  • Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs 231/2001)
  • false comunicazioni sociali, ai danni o meno dei soci o dei creditori;
  • impedimento od ostacolo ai soci o agli organi sociali o alle società di revisione del controllo o della revisione;
  • formazione fittizia del capitale;
  • indebita restituzione dei conferimenti;
  • illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
  • illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
  • operazioni in pregiudizio dei creditori;
  • illecita influenza sull’ assemblea;
  • aggiotaggio;
  • ostacolo all’esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza.
  • Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del D. Lgs 231/2001)

Limitatamente all’ipotesi in cui l’ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

  • Delitti contro la vita e l’incolumità individuale (art. 25-septies del D. Lgs 231/2001)
  • omicidio colposo complesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
  • lesioni colpose gravi commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
  • lesioni colpose gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
  • Delitti contro la personalità dell’individuo (art. 25-quinquies del D. Lgs 231/2001)
  • riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
  • prostituzione minorile;
  • pornografia minorile;
  • detenzione di materiale pornografico;
  • iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
  • tratta di persone;
  • acquisto e alienazione di schiavi.
  • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art. 603 bis c.p.
  • Delitti contro il patrimonio (art. 25-octies del D. Lgs 231/2001)
  • ricettazione;
  • riciclaggio;
  • impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
  • Abusi di mercato (art. 25-sexies del D. Lgs 231/2001)

– abuso di informazioni privilegiate;

– manipolazione del mercato.

  • Reati informatici trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D. Lgs 231/2001)
  • accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
  • detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
  • diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
  • intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
  • installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
  • danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
  • danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
  • danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
  • danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
  • frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
  • Reati transnazionali (L. 146 del 16/03/2006)
  • associazione per delinquere;
  • associazione di tipo mafioso;
  • associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
  • associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • traffico di migranti.
  • Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25 bis 1 del D. Lgs. 231/01)
  • turbata libertà dell’industria e del commercio;
  • illecita concorrenza con minaccia o violenza;
  • frodi contro le industrie nazionali;
  • turbata Frode nell’esercizio del commercio;
  • vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
  • vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
  • fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
  • contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
  • Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25 novies del D. Lgs. 231/01)
  • 171 comma 1 lett. a) bis) e comma 3 L. 633/41;
  • 171 bis L. 633/41;
  • 171 ter L. 633/41;
  • 171 quarter L. 633/41;
  • 171 quinquies L. 633/41;
  • 171 septies L. 633/41;
  • 171 octies L. 633/41.
  • Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter del D. Lgs. 231/01)
  • associazione per delinquere;
  • associazione di tipo mafioso;
  • scambio elettorale politico-mafioso;
  • sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
  • associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • termini di durata massima delle indagini preliminari.
  • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25 novies del D. Lgs. 231/01)

– induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

  • Esonero dell’Ente da responsabilità amministrativa

Come già indicato nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, nel caso in cui venga commesso uno dei reati suindicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità amministrativa dell’ente.

Gli artt. 6 e 7 D. Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, l’esonero dalla responsabilità, qualora l’ente dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.

L’ente nelle prime due ipotesi prima indicate, quelle che riguardano le posizioni di vertice, non risponde se dà la prova liberatoria che:

  • l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  • è stato affidato ad un organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare il funzionamento e sull’osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento;
  • le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
  • non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo autonomo di vigilanza interna.

Nella terza ipotesi, che riguarda i soggetti direttamente sottoposti alle figure di vertice, è stata esclusa la presunzione di responsabilità, sicché l’ente è responsabile solo se viene dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione (culpa in eligendo) o vigilanza (culpa in vigilando). In ogni caso è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da MCG Consulting è l’insieme delle regole interne di cui l’ente si è dotato in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, è stato formato in modo da rispondere alle seguenti esigenze:

  • individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
  • prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
  • individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  • prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello stesso.

L’osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, invece, è incontestabile quando vi sia l’adozione e l’efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e

controllo idoneo a prevenire i reati, attuato attraverso sue verifiche periodiche e la sua eventuale modifica, quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività.

Il legislatore ha, poi, introdotto un elemento comune sia all’adozione di corretti modelli organizzativi che all’adempimento degli obblighi di direzione e vigilanza: l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo ovvero nell’esercizio dei poteri direttivi.

Il sistema congegnato dal modello organizzativo adottato da MCG Consulting risponde, infine, alle ulteriori seguenti esigenze individuate dal D.Lgs. n. 231/2001:

  • istituzione di un organismo di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del modello organizzativo, nonché di curarne l’aggiornamento;
  • assenza di colpa da parte dell’organismo di controllo per omessa o insufficiente vigilanza in merito all’attuazione e all’osservanza del modello organizzativo;
  • predisposizione di un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del modello organizzativo;
  • commissione del reato con elusione fraudolenta delle disposizioni del Modello Organizzativo.

II – SCHEMA RIASSUNTIVO RELATIVO A: ELENCO DEI REATI – VALUTAZIONE

DEL RISCHIO – CONTROMISURE

  • REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell’individuare i reati realizzabili nell’ambito dei rapporti tra MCG Consulting e la pubblica amministrazione si persegue l’obiettivo di indurre gli organi, i dirigenti, i dipendenti e, in generale, tutti i collaboratori ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo, al fine di prevenire il verificarsi di questi reati.

  • Nozioni relative alla pubblica amministrazione

Per «pubblica amministrazione» si intendono tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli organi interni degli enti, compresi i pubblici funzionari e gli incaricati di pubblici servizi.

Agli effetti della legge penale viene comunemente considerato come «ente della pubblica amministrazione» qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale e amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi.

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, cod. pen. è considerato pubblico ufficiale, agli effetti della legge penali, colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo volgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi.” Ai sensi dell’art. 358 cod. pen. sono considerati soggetti incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per “pubblico servizio” deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine della prestazione di opera meramente materiale.

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis cod. pen.)

Il reato si configura nei casi in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto anche parzialmente, la somma ottenuta a prescindere dal fatto che l’attività programmata si sia effettivamente svolta).

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Alto Utilizzo di finanziamenti e contributi pubblici MCG Consulting si avvarrà della verifica periodica effettuata da parte dell’OdV sul controllo di Gestione relativa a tali finanziamenti/ contributi.
MCG Consulting opera frequentemente con finanziamenti pubblici

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-fer cod. pen.)

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengono, senza averne diritto, contributi finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Alto

MCG Consulting opera frequentemente con finanziamenti pubblici

Richiesta di finanziamenti e contributi pubblici La documentazione prodotta e diretta all’ente finanziatore sarà esaminata dall’OdV.

MCG Consulting si avvarrà della verifica periodica effettuata sul controllo di gestione.

Concussione (art. 317 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizi, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Alto

MCG Consulting opera frequentemente con finanziamenti pubblici

Richiesta di finanziamenti e contributi pubblici La documentazione prodotta e diretta all’ente finanziatore sarà esaminata dall’OdV.

MCG Consulting si avvarrà della verifica periodica effettuata sul controllo di gestione.

Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318- 319-320 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell’offerente). L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare l’evasione di una pratica), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l’aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Alto

le attività di MCG Consulting sono connesse a provvedimenti amministrativi. Si fanno rientrare in questa categoria le attività di ispezione connesse alla certificazione di qualità. Infatti, sebbene essa sia un’attività regolata dal diritto privato, l’evoluzione della legge e della giurisprudenza più recente tende a spostarne sempre di più la rilevanza all’interno delle categorie del diritto amministrativo.

Tutti i rapporti con la pubblica amministrazione. Certificazione di qualità. Tutti gli addetti di MCG Consulting devono rispettare le prescrizione contenute dal codice etico in merito ai rapporti dei pubblici funzionali.

L’OdV, vigilerà sul rispetto di tali regole. Una copia controllata del manuale della qualità, degli obiettivi di qualità, degli obbiettivi di riesame, della direzione dei rapporti di audit interno e delle non conformità e rispettive azioni correttive ed preventive deve essere consegnata al Legale rappresentante e all’Organismo di Vigilanza. Divieto, per il personale che partecipa alle attività di verifica ispettiva esterna sul sistema di gestione per la qualità di produrre documenti non genuini o rendere affermazioni false al personale ispettivo.

Obbligo per il personale che partecipa alle attività di verifica ispettiva esterna sul sistema di gestione per la qualità di riferire al Legale rappresentante e all’Organismo di Vigilanza. eventuali tentativi di corruzione effettuati dal personale ispettivo.

MCG Consulting si avvarrà, inoltre, della verifica periodica effettuata sul controllo di gestione.

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Il reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio. Sostanzialmente si tratta della fattispecie descritta nel capoverso precedente, nella quale però l’offerta non venga accettata dal pubblico funzionario.

Analisi del rischio: vedi corruzione

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui MCG Consulting sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio

Data la natura e l’ampiezza delle attività l’esistenza di contenzioso è una situazione che può verificarsi

Svolgimento di processi civili e penali. Tutto il personale interno ed esterno deve rispettare le prescrizioni contenute dal codice etico in merito ai rapporti dei pubblici funzionari. L’OdV vigilerà sul rispetto di tali regole.

Il codice etico verrà trasmesso e sottoscritto per accettazione da tutti i dipendenti e consulenti.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)

Questa norma estende ai membri delle Comunità europee i reati di istigazione alla corruzione e quelli di peculato, concussione e corruzione.

Analisi del rischio: vedi corruzione

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2, n. l, cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui per realizzare un ingiusto profitto siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all’Unione Europea).

Analisi del rischio: vedi corruzione

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640, bis cod. pen.) Il reato si configura nel caso in cui, la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Analisi del rischio: vedi corruzione

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Alto

MCG Consulting opera con finanziamenti pubblici frequentemente

Utilizzo di finanziamenti o contributi pubblici L’OdV effettuerà la verifica periodica effettuata sul controllo di gestione.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.) Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Alto

MCG Consulting opera con finanziamenti pubblici frequentemente

Utilizzo di finanziamenti o contributi pubblici.

Dichiarazioni telematiche erario.

L’OdV effettuerà una verifica relativa all’utilizzo di quanto percepito.

Il reato di “traffico di influenze illecite si configura in tutte le ipotesi ove chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Analisi del rischio: vedi corruzione

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Alto

MCG Consulting opera con finanziamenti pubblici frequentemente

Utilizzo di finanziamenti o contributi pubblici L’OdV effettuerà la verifica periodica effettuata sul controllo di gestione.

REATI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Nel descrivere i reati realizzabili contro la vita e l’incolumità individuale si persegue l’obiettivo di indurre gli organi, i dipendenti e, in generale, tutti i collaboratori ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto, non soltanto dal modello organizzativo, ma pure dal piano di sicurezza adottato ai sensi della normativa in vigore, al fine di prevenire il verificarsi di questi reati.

  • Elenco dei reati
  1. 1. 1 Omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, cod. pen.)

Il reato si configura quando si cagiona per colpa, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte di una persona. Tra i reati che offendono i beni essenziali l’omicidio è senza dubbio il più rilevante, consistendo nell’uccisione di una persona provocata da altra persona mediante un comportamento doloso o colposo ed in assenza di cause di giustificazione. L’oggetto della tutela penale è, così, direttamente la vita umana, che viene perseguito, perfino contro la volontà dello stesso soggetto interessato, quale interesse della collettività (tanto che l’art. 579 cod. pen. punisce pure l’omicidio del consenziente).

Se l’oggetto materiale dell’azione criminosa è sempre un essere umano, il fatto materiale dell’omicidio concreta un reato a forma libera, poiché è indifferente il modo attraverso il quale la morte viene data e può consistere sia in un’azione positiva che in un’azione omissiva; sia nell’uso di mezzi fisici che psichici, diretti o indiretti.

L’omicidio è colposo quando l’agente determina la morte della persona per colpa. Per l’individuazione della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell’omicidio colposo, è sufficiente che sussista legame causale tra la violazione e l’evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all’inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. Occorre, inoltre, che sia stata posta in essere una condotta antigiuridica contemplata, anche in forma generica, da qualsiasi norma comunque preordinata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La terminologia adoperata dal codificatore (“norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”), è riferibile, peraltro, non solo alle norme inserite nelle leggi specificatamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi.

Prima tra tali norme è, allora, quella posta dall’art. 2087 cod. civ., che istituisce il generalissimo principio dell’obbligo del datore di lavoro di tutelare le condizioni di lavoro, per tali intendendosi sia l’integrità fisica che la personalità morale dei prestatori di lavoro. Tale norma, infatti, ha carattere sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all’interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro ed importa l’inadempimento del dovere di sicurezza, non soltanto quando non si attuino le misure specifiche imposte tassativamente dalla legge, ma pure quando non si adottino, in mancanza di queste o nell’ipotesi della loro inadeguatezza rispetto all’evoluzione della tecnica ed al progresso scientifico, i mezzi comunque idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all’attività svolta. Oltre all’attuazione dell’art. 2087 cod. civ., ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono da rispettare non soltanto le norme specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche ma anche quelle che, seppure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni. L’omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche può concorrere con altri reati. L’omissione di impianti o di segnali destinati alla prevenzione degli infortuni (art. 437 cod. pen.), anche se ascritta come reato autonomo, opera pure come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo, essendo distinti e giuridicamente autonomi gli interessi offesi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona;  il che giustifica l’applicabilità al reato di omicidio colposo della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che pure costituisce la condotta tipica descritta dall’art. 437 cod. pen. Il danno alla persona, infatti, non è compreso nell’ipotesi complessa di cui al capoverso dell’art. 437, costituendo la morte effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell’infortunio causato dall’omissione delle cautele. La punizione dell’uno e dell’altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto in quanto, essendo diverse le condotte e le rispettive oggettività giuridiche, non si può verificare assorbimento per diversità dell’elemento soggettivo, rispettivamente dolo e colpa.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio

Le attività sono svolte presso un’unica unità produttiva e si realizzano generalmente mediante prestazioni di tipo intellettuale, ma non si può escludere in astratto.

Sicurezza sul luogo di lavoro Adozione del Documento di Valutazione dei Rischi in conformità con il D. Lgs. 81/08 e di un Sistema di gestione della Sicurezza sul Lavoro conforme a quanto stabilito dall’art.30 del D. Lgs. 81/09 e s.m.i.

Nomina di un RSPP munito della formazione e dell’esperienza professionale richiesti dalla legge Formazione del personale in materia di sicurezza.

Nomina di un responsabile delle attività di primo soccorso.

Dotazione dei DPI previsti nel DVR

Lesioni personali colpose se aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3. cod. pen.)

Il delitto di lesioni personali colpose è quello che più di frequente si accompagna alle condotte represse dal diritto penale del lavoro, anche perché rappresenta il risvolto penalistico del danno biologico.

L’evento, costituito dalle lesioni subite in assenza di dolo dell’autore dalla parte offesa, ricorre spesso nelle ipotesi di violazioni e delle norme lavoristiche: basta porre mente non solo alle evidenti conseguenze degli inadempimenti ai precetti antinfortunistici ed igienici, ma pure al danno alla salute, inteso come alterazione dell’equilibrio psico-fisico del soggetto, che quasi sempre si accompagna ai comportamenti anche solo civilisticamente illeciti del datore di lavoro, quali ad esempio il licenziamento invalido, il demansionamento e la dequalificazione professionale, o l’uso illegittimo del potere disciplinare.

La circostanza aggravante della violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sussiste anche per l’omessa adozione di ogni idonea misura a protezione dell’integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell’art. 2087 cod. civ. La terminologia «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» è, infatti, riferibile non soltanto alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali. le quali tendono in genere a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui deve svolgersi.

E in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il disposto dell’art. 2087 ha carattere generale meramente contrattuale, come si desume dalla stessa rubrica (“tutela delle condizioni di lavoro”) nonché dal suo particolare contenuto normativo.

Ne consegue, pertanto, che, quantunque la norma sia inserita nel codice civile, anziché in una legge speciale, pone specifici doveri di comportamento, la cui effettiva inosservanza integra conseguentemente il delitto aggravano di cui al terzo comma dell’art. 590 cod. pen., allorché sia stata causa del relativo evento lesivo ai sensi dell’art. 40 cod. pen..

L’ultimo comma dell’art. 590 cod. pen. ai fini della perseguibilità d’ufficio del reato di lesioni personali colpose, annovera le lesioni commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, delle norme relative all’igiene sul lavoro o determinanti malattie professionali; il terzo comma contempla invece come aggravante solo la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: dal rapporto tra tali commi deve dedursi che non è consentito ricomprendere estensivamente la violazione delle norme sull’igiene del lavoro tra le ipotesi aggravate.

Il reato di lesioni personali colpose è istantaneo, consumandosi al momento dell’insorgere della malattia prodotta dalle lesioni.

Durata e permanenza della malattia sono irrilevanti ai fini dell’individuazione del momento consumativo; se la condotta colposa causa della malattia non cessa, però, con l’insorgenza di questa, ma persistendo ne provochi un successivo aggravamento, il reato si consuma nel momento in cui si verifica l’ulteriore debilitazione.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio

Le attività sono svolte prevalentemente presso un’unica unità produttiva e si realizzano generalmente mediante prestazioni di tipo intellettuale. In ogni caso, data l’ampiezza del concerto non si può escludere aprioristicamente.

Sicurezza sul luogo di lavoro Adozione del Documento di Valutazione dei Rischi in conformità con il D. Lgs. 81/08 e di un Sistema di gestione della Sicurezza sul Lavoro conforme a quanto stabilito dall’art.30 del D. Lgs. 81/09 e s.m.i.

Nomina di un RSPP munito della formazione e dell’esperienza professionale richiesti dalla legge.

Formazione del personale in materia di sicurezza.

Nomina di un responsabile delle attività di primo soccorso. Dotazione dei DPI  previsti nel DVR.

  • REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELL’INDIVIDUO

Nel descrivere i reati realizzabili contro la personalità dell’individuo si persegue l’obiettivo di indurre gli organi, i dirigenti, i dipendenti e, in generale, tutti i collaboratori ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo al fine di prevenire il verificarsi di questi reati.

  • Elenco dei reati

Riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.)

Il reato si configura quando una persona viene ridotta in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, consistente nello stato di un individuo sul quale si esercitino gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi.

L’art. 1, lett. d) della Convenzione supplementare di Ginevra del 7 settembre 1956 configura una condizione analoga alla schiavitù in presenza di “ogni istituzione o pratica in forza della quale un fanciullo o un adolescente minore degli anni 18 è consegnato sia dai suoi genitori o da uno di loro, sia dal suo tutore, ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona o del lavoro di detto fanciullo o adolescente”.

La legge 3 agosto 1998, n. 269, ha previsto come reati che l’induzione alla prostituzione, il suo favoreggiamento, lo sfruttamento della prostituzione, nonché lo sfruttamento ai fini pornografici dei minori affidati per ragioni di lavoro, nel quadro della lotta alla prostituzione, alla pornografia, al turismo sessuale in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione di schiavitù.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Basso

In relazione al numero di dipendenti e alla dimensione prevalentemente nazionale dell’attività. In ogni caso, data l’ampiezza del concerto non si può escludere aprioristicamente.

Gestione dei rapporti di lavoro in particolare con cittadini extracomunitari.

Erogazione di processi di outsourcing. Organizzazione di attività all’estero.

MCG Consulting non farà ricorso al lavoro irregolare. L’assunzione di lavoratori extracomunitari è subordinata al possesso documentato del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

In caso di stipulazione di contratti di appalto, si richiederà all’appaltatore copia della documentazione attestante la regolarità del trattamento retributivo e contributivo del personale impiegato nell’appalto. L’OdV effettuerà la vigilanza sui contratti di lavoro e sui contratti di appalto.

In caso di attività svolta all’estero (convegni, viaggi di studio, accordi di cooperazione, ecc.) è compito del personale che organizza tali attività assicurare preventivamente le condizioni in cui tali attività si svolgeranno.

Prostituzione minorile art. 600-bis cod. pen.)

Il reato si realizza qualora qualcuno induca alla prostituzione una persona minore di anni 18, ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Basso Organizzazioni di attività all’estero. In caso di attività svolta all’estero (convegni, viaggi di studio, accordi di cooperazione, ecc.) è compito del personale che organizza tali attività assicurare preventivamente le condizioni in cui tali attività si svolgeranno.

Pornografico minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Il reato consiste nello sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero nel fare commercio o nel distribuire o divulgare o pubblicizzare materiale pornografico o, ancora, nel distribuire divulgare notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o, infine, nel cedere ad altri, anche a titolo gratuito materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio

Rischio non connesso all’attività di MCG Consulting, ma astrattamente possibile in ragione della disponibilità per il personale di postazioni PC collegate a internet

Uso delle postazioni PC. Divieto di installazione diretta sul personal computer di programmi di duplicazione o asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione dei preposti.

Divieto di usi personali del computer dei fax delle stampanti e delle fotocopiatrici aziendali.

Divieto di:

a.            effettuare il download di software o di file musicali né la tenuta di file nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui adibiti;

b.            utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né così corrispondere con gli utenti dei servizi formativi senza l’autorizzazione degli esercenti la potestà sugli utenti minorenni;

c.            di compiere atti diretti al sottrarsi ai controlli sull’utilizzo della posta elettronica e di Internet che l’ente possa effettuare in conformità alla legge anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi singoli dispositivi e postazioni;

d.            compiere atti diretti ad impedire la continuità dell’attività lavorativa mediante l’utilizzo della posta elettronica e di Internet in caso di loro assenza;

e.             utilizzare la posta elettronica ed internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento o la fatturazione a loro carico se non previsti dall’attività lavorativa in corso.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Il reato si perfeziona nel momento in cui un soggetto consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori.

Analisi del rischio: vedi pornografia minorile

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- quinquies cod. pen.)

Il reato consiste nell’organizzazione e propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

Analisi del rischio: vedi prostituzione minorile

Tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.)

Il reato consiste nella tratta o comunque nel commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù.

Analisi del rischio: non applicabile

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.)

Il reato consiste nell’alienare, cedere, acquistare impossessarsi o mantenere persona che si trovi in stato di schiavitù.

Analisi del rischio: non applicabile

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art. 603 bis c.p.

Reato introdotto nella nuova formulazione al fine di contrastare ai  fenomeni  del  lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro  in  agricoltura  e  di  riallineamento retributivo nel settore agricolo.
Tale legge affronta il fenomeno criminale del caporalato riformulandone e aggiornandone la definizione, inasprendo le pene per gli sfruttatori ed estendendo la responsabilità e le sanzioni anche agli imprenditori che impiegano manodopera, anche facendo ricorso all’intermediazione dei caporali, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e sottoponendo gli stessi a condizioni di sfruttamento.

Analisi del rischio: non applicabile

  • REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

Tra i delitti contro il patrimonio connessi mediante frode rientrano i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La repressione e la prevenzione di questi reati assumono particolare rilevanza nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell’individuare i reati di cui si tratta si deve perseguire l’obiettivo di indurre gli organi, i membri, i dirigenti, i dipendenti e, in generale, tutti i collaboratori dell’ ente ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo al fine di evitare, nell’agire dell’ente o nell’occasione del suo agire, l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o  di finanziamento del terrorismo, con l’intento di prevenire il verificarsi dei  seguenti reati, il cui comune presupposto è quello dalla provenienza da delitto del denaro e dell’altra utilità di cui l’agente sia venuto a disporre.

  • Elenco dei reati

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Il delitto è commesso da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La ricettazione si distingue dal riciclaggio in senso stretto perché quest’ultimo riguarda le attività che si esplicano sul bene di provenienza delittuosa trasformandolo o modificandolo parzialmente, nonché quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa. Essa, poi si distingue sia dal riciclaggio che dall’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per essere presente nella ricettazione solo una generica finalità di profitto mentre le altre due fattispecie di reati richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita, con l’ulteriore peculiarità, quanto all’ultima delle due, che detta finalità deve essere perseguita mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. La ricettazione è ravvisabile tutte le volte in cui la condotta delittuosa cada oltre, che sul denaro, su una cosa che abbia un certo valore anche se non puramente economico, qualunque sia la sua misura; perciò anche la ricettazione di oggetti provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio, si configura ugualmente come reato attinente al patrimonio in dipendenza dell’illecito incremento patrimoniale derivante dall’acquisizione di beni di illegittima provenienza. Ulteriore presupposto della ricettazione è dunque l’esistenza di un delitto anteriore, seppure non ancora giudizialmente accertato.

Analisi del rischio: non applicabile

Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa: la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. Il reato si commette attraverso il compimento delle specifiche operazioni di sostituzione e di trasferimento, nonché a quelle che ostacolino l’identificazione della provenienza delittuosa delle cose o delle altre utilità; non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta al rientro del bene “ripulito” nella disponibilità dell’autore del reato presupposto.

Analisi del rischio: non applicabile

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.) Contro il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione o riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; anche per tale reato la pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Analisi del rischio: non applicabile

  • REATI SOCIETARI ED ALTRI REATI

Nel richiamare le disposizioni penali dettate dal codice civile in materia di società e di consorzi, il D. Lgs. n. 231/2001 persegue l’obiettivo di indurre gli organi, i dirigenti, i dipendenti di MCG Consulting e, in generale, tutti i collaboratori ad adottare regole  di condotta che impediscano la commissione di  falsità, che  consentano i controlli interni ed esterni, che ostacolino la commissione di0perazioni in pregiudizio di soci, di creditori, di terzi o del mercato, che non permettano la commissione di illeciti da parte degli amministratori.

Non è comunque necessario individuare particolari contromisure, che siano ulteriori rispetto all’applicazione della legge ed in particolare all’attività dei revisori contabili, già normata dallo statuto.

  • Elenco dei reati

False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)

E’ reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, e al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altri comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio Attività dell’amministratore Obbligo di attenersi ai verbali dell’assemblea e alle relazioni dell’amministratore

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)

Il reato identico al precedente, la cui commissione cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio Attività dell’assemblea dei soci Obbligo di attenersi alle norme.

Vigilanza da parte dell’OdV sui verbali delle riunioni dell’organo sociale e sulle relazioni ad esso dell’amministratore i

Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

È reato proprio degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio Attività dell’assemblea dei soci Vigilanza da parte dell’OdV sui verbali delle riunioni dell’organo sociale e sulle relazioni ad esso dell’amministratore

 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

È reato degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio Attività dell’assemblea dei soci Vigilanza da parte dell’OdV sui verbali delle riunioni dell’organo sociale e sulle relazioni ad esso dell’amministratore

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

È reato proprio degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio Attività dell’assemblea dei soci Vigilanza da parte dell’OdV sui verbali delle riunioni dell’organo sociale e riunioni dell’organo sociale e sulle relazioni ad esso dell’amministratore

 

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

È reato proprio degli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio Attività dell’assemblea dei soci Vigilanza da parte dell’OdV sui verbali delle riunioni dell’ organo sociale e sulle relazioni ad esso dell’amministratore

 

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

È reato proprio degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, ovvero azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Analisi del rischio: non applicabile

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

È reato proprio degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio Attività dell’assemblea dei soci Vigilanza da parte dell’OdV sui verbali delle riunioni dell’ organo sociale e sulle relazioni ad esso dell’amministratore

 

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.)

Commette il reato chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio Attività dell’assemblea dei soci Obbligo di attenersi alle norme statutarie e alla legge.

Inammissibilità della delega in bianco, verifica delle deleghe.

Vigilanza da parte dell’OdV sui verbali delle adunanze assembleari.

Aggiotaggio (art. 2637 cad. civ.)

Commette il reato chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio Gestione rapporti con la stampa ed i mezzi di informazione. Vigilanza da parte dell’OdV sulle comunicazioni al pubblico diffuse attraverso i comunicati stampa ed il sito Internet aziendale.

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod civ.)

È reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero allo stesso  fine  occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato può consentire pure nel consapevole ostacolo alle funzioni delle predette autorità attuato con l’omissione delle comunicazioni.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio Attività dell’assemblea dei soci e dell’amministratore Obbligo di attenersi alle norme statutarie,

Vigilanza da parte dell’OdV sui verbali delle. riunioni dell’ organo sociale e sulle relazioni ad essa dell’amministratore

  • ABUSI DI MERCATO Premessa

Con legge n. 27 del 24 marzo 2012 (art. 39) è stata disposta la cosiddetta liberalizzazione dell’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore.

  • Elenco dei reati

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58) Il reato è commesso da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità o dell’esercizio dell’attività lavorativa o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna di tali operazioni.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio-alto Uso delle informazioni acquisite nell’ambito dell’attività di MCG Consulting Procedure atte a garantire la trasparenza e l’accesso alle informazioni acquisite dall’Ente nel rispetto degli obblighi di riservatezza prescritti dal DPS e dalle norme sulla privacy.

 

Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Il reato è commesso da chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio-alto Uso delle informazioni acquisite nell’ambito dell’attività di MCG Consulting Obblighi di riservatezza prescritti dal DPS e dalle norme sulla privacy, dalla lettera d’incarico al trattamento dati.

REATI INFORMATICI

  • Elenco dei reati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 6l5-ter cod. pen.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il legislatore vuole assicurare la protezione del «domicilio informatico», quale spazio ideale, ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. La norma, peraltro, non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti ma offre una tutela più ampia che si concreta nel diritto di escludere gli altri da questo domicilio, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all’attività lavorativa o non, dell’utente. La conseguenza è che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico patrimoniali dei dati tanto se il titolare del diritto di esclusiva è persona fisica, quanto se sia persona giuridica o altro ente.

Il delitto, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l’introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l’intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa. Per «sistema informatico» deve intendersi un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione, anche parziale, di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di un’attività di codificazione e decodificazione dalla registrazione o memorizzazione, attraverso impu1si elettronici, su supporti adeguati, di “dati”. Per “dati” poi, si intendono rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (“bit”), in combinazione diverse; dall’elaborazione automatica dei dati si generano “informazioni”, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l’utente.

Ben possono concorrere i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico e di frode informatica, in quanto si tratta di reati totalmente diversi, il secondo dei quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, e l’elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo: la differenza fra le due ipotesi criminose si ricava, inoltre, dalla diversità dei beni giuridici tutelati, dall’elemento soggettivo e dalla previsione della possibilità di commettere il reato di accesso abusivo solo nei riguardi di sistemi protetti, caratteristica che non ricorre nel reato di frode informatica.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quoter cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Una delle condotte più ricorrenti che integrano questo reato è la detenzione di schede contraffatte per la decrittazione di trasmissioni a pagamento.

Altra condotta criminosa consiste nell’appropriarsi del numero seriale di un telefono cellulare appartenente ad altri, per realizzare un’illecita connessione alla rete di telefonia mobile attraverso la modifica del codice di un ulteriore apparecchio (la “clonazione” ).

Diffusione di apparecchiature. dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematica (art. 615 quinquies cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)

Commette il delitto chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La stessa pena si applica a chiunque rivela mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di siffatte comunicazioni.

Integra, ad esempio, questo reato anche la semplice utilizzazione da parte di chi esercita un’attività commerciale, mediante un terminale in suo possesso, di una carta di credito contraffatta, poiché costui è legittimato ad usare il terminale di lettura della carta e l’accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta diretto all’addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinques cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis cod. pen.) Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena edittale è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Antecedentemente all’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 47, tema di criminalità informativa, che ha introdotto in materia speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di"dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un’ipotesi di danneggiamento, reato punito dall’art. 635 cod. pen., in quanto, mediante la distruzione, di un bene immateriale, produceva l’effetto di rendere inservibile l’elaboratore.

L’elemento psicologico del reato sta nella coscienza e volontà di danneggiare; a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso. Il reato sussiste anche quando l’azione sia posta in essere non al diretto scopo di nuocere, bensì quale mezzo per conseguire uno scopo diverso.

Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno causato sia di modesta entità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.) Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è più elevata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici; è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-ter cod. pen.) Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La norma richiede che il danneggiamento si attui o attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi oppure con distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies cod. pen)

Il reato ricorre se il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è più grave se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematica di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

La pena’è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)

È il reato proprio che commette il soggetto che presta servizi di certificazione elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

II sistema per la creazione e la verifica di firme elettroniche sfrutta le caratteristiche dei sistemi crittografici a due chiavi. Un sistema crittografico garantisce la riservatezza del contenuto dei messaggi, rendendoli incomprensibili a chi non sia in possesso di una chiave per interpretarli e nei sistemi crittografici a due chiavi, detti anche a chiave pubblica o a chiave asimmetrica, ogni utente ha una copia di chiavi una chiave privata, da non svelare a nessuno, con cui può decodificare i messaggi che gli vengono inviati e firmare, dare i messaggi che invia, una chiave pubblica, che altri utenti utilizzano per codificare i messaggi da inviargli e per decodificare la sua firma e stabilirne quindi l’autenticità. Per ogni utente, le due chiavi vengono generate da un apposito algoritmo, con la garanzia che la chiave privata sia la sola in grado di poter decodificare correttamente i messaggi codificati con la chiave pubblica associata e viceversa. Grazie alla proprietà delle due chiavi, investa rispetto a quella appena descritta, un sistema di questo tipo è adatto anche per ottenere dei documenti firmati. Infatti la chiave pubblica di un utente è la sola in grado di poter decodificare correttamente i documenti codificati con la chiave privata di quell’utente.

Analisi del rischio (comune a tutti i reati informatici)

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio – alto Utilizzo delle postazioni PC e del sito internet aziendale Rispetto del DPS in merito ai collegamenti a Internet.

Divieto di installazione diretta sul personal computer di programmi di duplicazione o asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione dei preposti.

Divieto di fare uso per esigenze personali dei computer dei fax delle stampanti e delle fotocopiatrici aziendali.

Divieto di:

a) effettuare il download di software o di file musicali né la tenuta di file nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui adibiti:

b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né così corrispondere con gli utenti dei servizi formativi senza l’autorizzazione degli esercenti la potestà sugli utenti minorenni;

c) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull’utilizzo della posta elettronica e di Internet che l’ente possa effettuare in conformità alla legge anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi singoli dispositivi e postazioni;

d) compiere atti diretti ad impedire la continuità dell’attività lavorativa mediante l’utilizzo della posta elettronica e di Internet in caso di loro assenza;

e) utilizzare la posta elettronica ed internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento o la fatturazione a loro carico, se non attinenti all’attività in corso.

  • REATI TRANSNAZIONALI Art. 3 L. n. 146/2006 – Definizione di reato transnazionale

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

  1. sia commesso in più di uno Stato;
  2. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
  3. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
  4. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
  • Elenco dei reati

Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)

Il delitto si configura quando sussiste un minimo di organizzazione a carattere stabile, che risulti idonea a svolgere un programma delinquenziale anche se non è necessario che vi sia una distribuzione gerarchica di funzione. L’interesse tutelato è l’ordine pubblico/messa in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di professioni criminose.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.)

Un’associazione può definirsi mafiosa ove sia caratterizzata dal c.d. “metodo mafioso”, ovvero dalla forza intimidatrice nascente dal vincolo utilizzato dagli associati, nonché dalla condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell’associazione per effetto dell’intimidazione da questa esercitata.

La forza intimidatrice consiste nella capacità di suscitare nei consociati il terrore, tale da provocare nel soggetto passivo uno stato di sudditanza psicologica.

Non e’ necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l’obiettivo criminoso sia stato raggiunto. E’ sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

(art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43)

Il reato in questione è un un’ipotesi particolare del reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen. con cui astrattamente può anche concorrere. L’evento, nel reato di contrabbando, si compendia nella esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato – il diritto dello Stato a percepire il tributo – per effetto di un’attività posta in essere dall’agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest’ultimo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

(D.P.R. 9.10.1990 n. 309 – art. 74)

Il reato in questione è un un’ipotesi particolare del reato associativo di cui all’art. 416 c.p. e si differenzia solo per la speciale natura dei delitti da commettere, che rientrano nelle sue finalità.

L’associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega, anche oggettivamente, l’importatore/acquirente, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con la rete di piccoli spacciatori, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell’ambito di una organizzazione, nella quale l’attività dei singoli si integra strumentalmente per la finalità perseguita e purché l’acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.

Per la realizzazione del reato in questione non si richiede una vera e propria organizzazione, bastando la concordanza e la convergenza di condotte significativamente integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità, così da costituire un punto di riferimento e di sicura affidabilità nel progetto di massima d’intermediazione nel concordato traffico di stupefacenti.

Traffico di migranti (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 289)

Si tratta di reati comuni, a forma libera, la cui previsione è diretta a tutelare le norme sull’immigrazione e a contrastare il fenomeno della clandestinità. L’ipotesi base e’ costituita da qualsiasi atto che, finalizzato al profitto (anche indiretto) del soggetto agente, sia diretto a procurare l’ingresso illegale di taluno nel territorio italiano, oppure nel territorio di uno Stato estero di cui egli non abbia né la cittadinanza, né la residenza (permanente). Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei soggetti coinvolti, alla modalità della condotta, al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti (prostituzione e sfruttamento minorile).

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Basso Attività dell’assemblea dei soci e dell’amministratore Obbligo di attenersi alle norme statutarie e alla legge.

Vigilanza da parte dell’OdV sui verbali delle riunioni dell’organo sociale, sulle relazioni ad esse dell’amministratore e sulle relazioni con le società estere.

DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

  • Elenco dei reati

Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 cod. pen.)

L’art. 513 c.p. viene considerata quale norma base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica: la clausola di sussidiarietà in essa contenuta determina che la stessa si applichi solo quando non ricorrano gli estremi di un reato più grave. La fattispecie prevede due condotte alternative: l’uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti. La condotta deve essere finalizzata all’impedimento o al turbamento di un’industria o di un commercio: il reato è, quindi, a consumazione anticipata, non essendo necessario per il suo perfezionamento si sia nei fatti realizzato.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.)

Il delitto in esame è spesso contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravvisa l’elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso cui si realizza una atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice mediante un intervento intimidatorio di un’organizzazione criminosa. La circostanza aggravante punisce quelle condotte poste in essere nei confronti di attività finanziate in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)

Il delitto in esame mira alla tutela dell’ordine economico e, in particolare, della produzione nazionale. La condotta tipica consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati.

Il nocumento all’industria nazionale può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio, sia nella forma del lucro cessante sia in quella di danno emergente. Il bene giuridico tutelato dovrebbe essere l’ordine economico che si estrinseca nel libero svolgimento delle attività economiche; secondo altri, invece, si dovrebbe far riferimento alla libertà personale di auto determinarsi nel compiere scelte economiche.

Turbata frode nell’esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)

La disposizione rappresenta il prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione della fiducia dei consumatori, recando anche pregiudizio alla sicurezza e alla trasparenza del mercato. La condotta tipica richiesta consiste nella consegna di un bene che per origine, provenienza, qualità e quantità sia diverso da quello pattuito.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)

La disposizione, pur colpendo condotte che possono anche essere lesive della salute umana, si pone esclusivamente in un’ottica economica, posto che la non genuinità dell’alimento è cosa ben diversa dalla sua pericolosità. L’interesse tutelato è stato quindi individuato nella buona fede degli scambi commerciali ovvero nell’onesto svolgimento dell’attività d’impresa. Oggetto materiale del reato sono le sostanze non genuine. Riguardo alla condotta, se si tratta di un delitto a consumazione anticipata, dato che il suo perfezionamento non è necessario un concreto atto di vendita ma solo l’attività prodromica di messa in commercio.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)

La norma è posta a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, dato che, a differenza che negli artt. 473 e 474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di “falso ideologico”, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. La condotta tipica consiste nel porre in vendita o mettere in circolazione opere dell’ingegno in modo da creare una potenziale insidia per il consumatore.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.)

La condotta punisce il soggetto che, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altrui beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.)

Questo nuovo delitto punisce la contraffazione e l’alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. La pena è prevista anche per chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Basso Attività a carattere istituzionale dei soci e dell’amministratore Obbligo di attenersi alle norme statutarie e alla legge.

 

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

  • Elenco dei reati

Art. 171, comma 1 lett. a bis) Legge 633/41

Chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171, comma 3 Legge 633/41

I reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.

Chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaborare o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Art. 171 bis Legge 633/41

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64- quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il rimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102- bis e 102-ter, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

Art. 171 ter Legge 633/41

La disposizione si applica a chiunque a fini di lucro:

  • abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
  • abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  • pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
  • detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con  qualsiasi  procedimento,  videocassette,  musicassette,  qualsiasi

supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

  • in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.

Art. 171 quater L. 633/41

La disposizione si applica a chiunque abusivamente ed a fini di lucro:

  1. a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
  2. b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all’art. 80.

Art. 171-quinquies L. 633/41

Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell’acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.

Art. 171 septies Legge 633/41

I produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all’articolo  181-bis  qualora, i soggetti summenzionati, non comunichino alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

Art. 171 octies Legge 633/41

Chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Analisi del rischio (comune a tutti i reati in materia di violazione del diritto d’autore)

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio-alto Utilizzo delle postazioni PC e del sito internet aziendale Rispetto del DPS in merito ai collegamenti a Internet.

Divieto di installazione diretta sul personal computer di programmi di duplicazione o asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione dei preposti.

Divieto di fare uso per esigenze personali dei computer dei fax delle stampanti e delle fotocopiatrici aziendali. Divieto di:

a) effettuare il download di software o di file musicali né la tenuta di file nella rete interna che non abbiano stretta attinenza allo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti:

b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né così corrispondere con gli utenti dei servizi formativi senza l’autorizzazione degli esercenti la potestà sugli utenti minorenni;

c) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull’utilizzo della posta elettronica e di Internet che l’ente possa effettuare in conformità alla legge anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi singoli dispositivi e postazioni;

e) compiere atti diretti ad impedire la continuità dell’attività lavorativa mediante l’utilizzo della posta elettronica e di Internet in caso di loro assenza;

f) utilizzare la posta elettronica ed internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento o la fatturazione a loro carico se non attinenti all’attività in corso

DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

  • Elenco dei reati

Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.)

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività  economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.) L’art. 416 c.p. presenta i seguenti caratteri:

  • l’esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei reati concretamente programmati;
  • l’esistenza di un programma criminoso volto alla commissione di una pluralità indeterminata di reati;
  • l’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi prefissati.

Trattandosi di un reato di pericolo, ai fini dell’integrazione del delitto non è necessaria la consumazione dei reati-fine che l’associazione si prefigge, ma è sufficiente l’accordo formatosi per l’attuazione di un programma criminoso realizzabile in un tempo relativamente prossimo. La fattispecie può realizzarsi sia all’interno dell’ente (anche nell’ipotesi che lo stesso si configuri quale schermo all’associazione) sia all’esterno dello stesso.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso di sequestro di persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

Vedi stessa voce dei reati transnazionali

Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2 lett.) a c.p.p.) Il reato si configura nel caso di delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Medio Tutti i processi amministrativi. Obbligo di attenersi alle norme statutarie e alla legge.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA GIUDIZIARIA

  • Elenco dei reati

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

L’elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell’uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto. L’induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con: violenza (coazione fisica o morale); minaccia; offerta di denaro o di altra utilità; promessa di denaro o di altra utilità. Infine, affinché l’ipotesi criminosa di cui all’art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all’autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale

Analisi del rischio

Livello di rischio Processi sensibili Contromisure
Basso Svolgimento di processi civili e penali. Tutti gli addetti di MCG Consulting devono rispettare le prescrizione contenute dal codice etico in merito ai rapporti dei pubblici funzionari.

L’OdV, vigilerà sul rispetto di tali regole.

Il codice etico verrà trasmesso e sottoscritto per accettazione da tutti i consulenti di  MCG Consulting